In breve
Dal 7 giugno 2026 la trasparenza salariale è un obbligo di legge in Italia: il Decreto Legislativo 96/2026 recepisce la direttiva UE 2023/970 e impone fasce salariali negli annunci, vieta di chiedere la RAL pregressa e introduce il reporting obbligatorio sul divario retributivo di genere per le aziende più strutturate. Questa pagina riassume obblighi, scadenze e diritti in modo pratico.
7 giugno 2026
Data di entrata in vigore del decreto
Direttiva UE 2023/970
Normativa europea recepita in Italia
100+ dipendenti
Soglia da cui scatta il reporting obbligatorio sul divario di genere
5%
Divario retributivo che fa scattare la valutazione congiunta
Alcuni obblighi valgono per ogni datore di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, fin dall'entrata in vigore del decreto.
In fase di selezione è vietato chiedere al candidato quanto guadagna o ha guadagnato in passato, anche indirettamente tramite agenzie di selezione (art. 5).
Gli avvisi di lavoro devono indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia, oltre alle disposizioni del CCNL applicato alla posizione (art. 5).
Ogni lavoratore può chiedere per iscritto, una volta l'anno, i livelli retributivi medi per sesso delle categorie che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (art. 7).
Sono vietate le clausole contrattuali che impediscono a un lavoratore di rendere nota la propria retribuzione (art. 7, comma 6).
I datori di lavoro devono rendere noti i criteri usati per determinare stipendi e avanzamenti di carriera. Esonerate solo le aziende sotto i 50 dipendenti (art. 6).
Ogni azienda deve informare annualmente i lavoratori del loro diritto di richiedere queste informazioni e di come esercitarlo (art. 7, comma 4).
L'obbligo di comunicare dati aggregati sul divario retributivo di genere (art. 9) riguarda solo i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti, con tempistiche diverse in base alla dimensione.
| Dimensione azienda | Prima raccolta dati | Frequenza successiva |
|---|---|---|
| Almeno 250 dipendenti | Prima raccolta entro il 7 giugno 2027 | Poi ogni anno |
| Da 150 a 249 dipendenti | Prima raccolta entro il 7 giugno 2027 | Poi ogni 3 anni |
| Da 100 a 149 dipendenti | Prima raccolta entro il 7 giugno 2031 | Poi ogni 3 anni |
| Meno di 100 dipendenti | Nessun obbligo di reporting sul gender pay gap | Restano validi gli obblighi su annunci e colloqui (art. 5-8) |
Il decreto introduce termini tecnici precisi (art. 3): conoscerli aiuta a capire i dati che le aziende inizieranno a pubblicare.
Retribuzione lorda annua e oraria, calcolata sugli elementi fissi e continuativi della busta paga.
Differenza percentuale tra il livello retributivo medio dei lavoratori uomini e quello delle lavoratrici donne.
Stessa logica del divario medio, calcolata però sul valore mediano anziché sulla media.
Ciascuno dei quattro gruppi in cui i lavoratori sono divisi in base al livello retributivo, dal più basso al più alto.
Prestazione lavorativa diversa ma comparabile per competenze, responsabilità e condizioni di lavoro, secondo i livelli del CCNL.
Analisi obbligatoria tra azienda e rappresentanti dei lavoratori quando un divario retributivo del 5% non è giustificato né corretto entro 6 mesi.
Che tu stia cercando lavoro o gestendo le retribuzioni della tua azienda, i dati aiutano ad arrivare preparati alla trasparenza salariale.
L'approfondimento sul blog TechCompenso ripercorre ogni articolo del Decreto Legislativo 96/2026 nel dettaglio.
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Psst! Ho scavato a fondo...
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